Credo fermamente nella autonomia e indipendenza della magistratura perché principio irrinunciabile contro il pericolo di arbitrio e di derive autoritarie. Ho un profondo rispetto per la magistratura ed è proprio per questo che ritengo giusta la riforma, senza preconcetti di
appartenenza ideologica o politica, non avendo tessera di partito e nel tempo trovandomi a votare per partiti politici diversi. Credo fermamente nella Costituzione che ritengo venga attuata e non violata dalla riforma, nei suoi dettati.
Tra questi è bene subito ricordare l’art. 27 co. 2 secondo cui “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” e l’art. 97 in base al quale la Pubblica
amministrazione, e quindi anche la giustizia, che è un servizio dello Stato, deve essere efficiente e imparziale, nonché l’art. 111, secondo cui il processo si svolge davanti ad un giudice terzo e imparziale in condizioni di parità tra le parti. Ma la riforma della separazione delle carriere come incide su questi principi di presunzione di non colpevolezza ed
efficienza del servizio giustizia, sotto il profilo del risultato e della correlativa responsabilità in ragione dell’uso di enormi poteri, nonchè sulla giustizia nel processo? È punitiva dei magistrati, come dice qualcuno, anche perché a favore vota la figlia di Berlusconi, come sostiene convinto qualcun’altro? Forse ritenere questo in realtà, rivela ancora pregiudizi duri a morire, e che non credo meritino commenti e seri approfondimenti.
Bene sul punto ha detto Il simbolo di Mani pulite, Antonio Di Pietro, che pubblico ministero al tempo della stagione giudiziaria di mani pulite, portò agli arresti centinaia di persone, alcune delle quali purtroppo si suicidarono, per la vergogna e contribuendo alla nascita di una seconda fase delle Repubblica Italiana, con grande convinzione e determinazione,
ma anche onestà intellettuale, e che oggi è uno dei promotori a favore della riforma. Egli rivolgendosi ad un famoso giornalista che, al contrario è uno dei promotori del no,
afferma ” Caro Travaglio, separiamo le carriere ché il Cav non c’è più»”. “Perché il testo dell’attuale riforma costituzionale costituisce la naturale e logica conseguenza di
quella con cui nel 1989 venne modificato il processo penale da inquisitorio, in cui il giudice istruttore faceva le indagini e poi decideva egli stesso se le sue indagini erano state fatte bene o meno, ad accusatorio, in cui le indagini vengono ora svolte dal pubblico ministero, e poi un giudice “terzo” decide sulla bontà delle stesse.
Conseguentemente, a me pare logico che le due distinte funzioni siano affidate a soggetti non facenti parte della stessa squadra e che non siano più interscambiabili fra loro.”
La separazione delle carriere dunque come logico corollario ed epilogo del giusto processo consacrato nell’art. 111 della costituzione dove il giudice è terzo rispetto da una parte al
pubblico ministero che sostiene l’accusa e dall’altra al difensore che tutela i diritti dell’imputato, e tutte le parti stanno in posizione di parità ed equidistanza dal giudice, per
scongiurare, una giustizia poco rispettosa della dignità che può portare a rischi di integralismo giudiziario anche in buona fede, ma che porta a danni gravissimi, quando si decidono le vite delle persone, e quindi ad una giustizia che diventa oppressiva e non efficiente.
Sintomatica la esperienza del giudice Padalino, intervistato dal giornale il Dubbio, organo di informazione del Consiglio Nazionale Forense, massima istituzione dell’Avvocatura. Il
dott. Padalino Giudice, ex Gip, e noto pubblico ministero a Torino, dove ha condotto importanti chieste contro la ndrangheta, il terrorismo islamico, è finito a sua volta sotto
inchiesta per corruzione in atti giudiziari e poi definitivamente assolto dopo anni.
Quando però la sua vita e non solo era già stata stravolta. Qui le sue parole
“Mi scuso per aver ignorato le vittime innocenti della malagiustizia: indagati e imputati, persone comuni e celebri, colpiti dal maglio di una giustizia di parte, autoreferenziale e
proiettata verso un delirio di onnipotenza, in grado di distruggere vite e professionalità, calpestando esseri umani, rappresentati come colpevoli e messi alla berlina su giornali e
media compiacenti.
“Quando sono entrato in magistratura – racconta Padalino – fin dall’inizio mi è capitato in diverse occasioni di sentire persone lamentarsi di essere vittime di ingiustizie, di processi fatti male, di persecuzioni. I ritmi molto impegnativi del lavoro mi hanno spinto a ignorare queste lamentele o a minimizzarle”. “Ovviamente ero consapevole dell’esistenza di errori giudiziari. Penso al caso Tortora, su tutti. Ma ero convinto che questi errori rientrassero all’interno di un sistema che aveva una sua fisiologia, e che quindi gli errori non fossero il segno di una patologia, ma piuttosto la dimostrazione della capacità del sistema giudiziario di correggere eventuali abbagli”, prosegue Padalino. “Per questo quando sentivo le persone lamentarsi di essere vittime di malagiustizia giravo la testa dall’altra parte.
Non capivo che in realtà dietro determinati errori giudiziari si cela l’utilizzo di meccanismi processuali in malafede. Questo purtroppo l’ho capito soltanto in seguito”. L’ex pm spiega che i magistrati “hanno a disposizione strumenti potentissimi, il problema è che se l’uso di questi strumenti viene piegato a un’ideologia, a un’inimicizia o a un’affermazione del proprio
potere, a quel punto possono prodursi errori devastanti, che non sempre è possibile correggere”. Domanda: Lei in avvio ha parlato persino di “delirio di onnipotenza” della magistratura. Lo ha percepito tra i suoi colleghi? “Assolutamente sì, e purtroppo ce lo conferma la cronaca giudiziaria. La libertà è il bene più prezioso che un essere umano ha. Purtroppo vediamo che spesso la libertà personale viene privata ai cittadini sulla base di un uso distorto degli strumenti d’indagine.
Il problema di fondo è che se in questo lavoro il dubbio non ti accompagna, ma prevalgono le certezze, a quel punto il tuo lavoro diventa veramente pericoloso”. “Questa vicenda ha devastato la mia vita sotto ogni aspetto”, ribadisce Padalino. “Improvvisamente cambia tutto, perché tutto il mondo in cui ti trovi inserito viene cancellato”, racconta il magistrato. “Molte persone spariscono perché ovviamente non hanno nessun interesse a farsi vedere con un incolpato, un appestato. La situazione familiare diventa drammatica perché non si ha più la normale serenità di vita che spetterebbe a ciascuno di noi nell’ambito dei rapporti personali. Mi sono separato da mia moglie, i miei figli si sono addirittura ritrovati a discutere con alcuni compagni di scuola per le accuse che mi venivano rivolte. Avrei voluto difendere anche loro da quel tipo di problema, ma non ho potuto fare niente. Per non parlare dei
miei due genitori molto anziani, che purtroppo sono venuti a mancare prima che tutto questo calvario finisse”.
La vita si trasforma in un’attesa di qualcosa che non arriva mai, anche a causa dei tempi lunghissimi dei processi, e in quest’attesa la persona si consuma”, riflette Padalino. “La bomba al cobalto di cui parlava Enzo Tortora è esplosa anche dentro di me: mi sono ritrovato un carcinoma maligno”. Peccato, però, osserva la giornalista che per tutti questi danni prodotti da accuse poi rivelatesi infondate nessuno pagherà. “Quella del magistrato è
l’unico esempio di professione in cui non c’è responsabilità”, afferma in modo netto Padalino. “Nessuno sostiene che un errore giudiziario sia sempre frutto di una grave negligenza da parte del magistrato. Ma quando l’errore è causato dal mancato rispetto di precise regole, quanto meno la persona che sbaglia deve essere riconosciuta responsabile dell’errore. Se tu, magistrato, sei capace di fare il tuo lavoro mediamente bene allora svolgi la funzione, se non sei capace devi fare qualcos’altro,” conclude il magistrato.
La testimonianza di un magistrato credo sia particolarmente pregnante, ma centinaia di migliaia di imputati assolti, non hanno voce e visibilità nell’ opinione pubblica, centinaia di
migliaia risarciti, come dimostrano le assoluzioni , che solo nel 2025 sono state oltre del 59% , molti dei quali arrestati preventivamente, intercettati, sottoposti a perquisizioni
domiciliari, finiti sui giornali per i lettori benpensanti , che hanno potuto additare, giudicare, dispensare moralismo, salvo poi a ignorare l’assoluzione, avvenuta quando i riflettori si
pengono e nulla succede più, e nessuno risponderà mai. La separazione delle carriere allora incide sul giusto processo e sulla efficienza della giustizia, limitando la asimmetria tra la
fase preliminare al processo, con le carcerazioni preventive senza processo con le inevitabili sofferenze e le facili colpevolizzazioni, e quella del processo vero e proprio spesso dimenticato, e dove invece si celebra la civiltà di un popolo, come affermato da Carnelutti.
Qualcuno sostiene però che la riforma è solo punitiva e non incide sulla attività giudiziaria e sulla sua efficienza. Si sostiene, contro il principio costituzionale di parità delle parti, che il pm, a differenza dell’avvocato, difende pubblici interessi e che fa anche il bene dell’imputato cercando prove a suo favore, mentre l’avvocato è solo di parte, e perciò il pm
merita più fiducia, ed in effetti nel processo inquisitorio, tipico del periodo fascista, che era prima del giusto processo, il pm era posto in aula, anche fisicamente accanto al giudice, mentre oggi le parti nel processo vero e proprio stanno entrambe “du parquet” e solo il Giudice “du siege”, come richiamato dall’ ex Presidente della Corte Costituzionale , Augusto Barbera. Tuttavia, che il pm anche oggi non raccoglie prove a favore dell’indagato, pur essendovi tenuto, perché quelle le raccoglie il difensore, è dimostrato dai dati statistici.
Dice il deputato Costa, promotore della riforma, con il presidente Petrelli, delle Camere Penali, che il problema è strutturale. Afferma il deputato Costa” una pioggia di processi “temerari” si abbatte ogni anno sulla giustizia italiana. Procedimenti “nati morti”, il cui esito assolutorio è spesso prevedibile fin dall’inizio, ma che comunque vengono avviati, celebrati e trascinati per anni. La conseguenza di questa bulimia processuale senza fondamento è una «lunga sospensione della vita per centinaia di migliaia di persone palesemente innocenti, costrette a subire il peso di un processo che, anche quando si conclude con un proscioglimento, ha già prodotto danni irreversibili». I numeri raccontano una realtà difficilmente contestabile. Negli ultimi due anni, 226.823 processi di primo grado si sono
conclusi con un proscioglimento. Nel solo 2024, il 59,1 percento dei giudizi ordinari di primo grado si è chiuso con un’assoluzione; nel 2025 la percentuale resta altissima, oltre il
53 percento. Dati che indicano non semplici fisiologiche sconfitte dell’accusa, ma l’esistenza di una quota enorme di procedimenti che non avrebbero mai dovuto superare la fase delle indagini preliminari.
Dietro queste cifre si nasconde un problema strutturale: l’assenza di un filtro effettivo. I giudici chiamati a valutare la fondatezza delle richieste delle procure – gip e gup – troppo spesso non riescono, o non vogliono, esercitare fino in fondo il loro ruolo di garanzia. «Il risultato è un appiattimento sistematico sulle tesi dell’accusa, talvolta favorito dallo strapotere mediatico delle procure e dalla difficoltà, anche culturale, di opporsi a indagini già ampiamente esposte all’opinione pubblica», sottolinea Costa. E quando l’assoluzione arriva, se possibile viene impugnata, prolungando ulteriormente l’agonia giudiziaria. Il secondo meccanismo è più silenzioso, ma non meno grave: la scelta burocratica di “scaricare” sul tribunale la sorte dell’indagato. Invece di assumersi la responsabilità di archiviare, si rinvia la decisione al giudice del dibattimento. Da qui derivano udienze
preliminari inutili, proroghe di indagini concesse quasi automaticamente, intercettazioni autorizzate senza un vaglio rigoroso, misure cautelari emesse con motivazioni stereotipate.
Quando finalmente giunge l’assoluzione definitiva, il tempo ha già fatto il suo lavoro. L’indagine flop è un ricordo lontano. Chi l’ha promossa spesso non è più al suo posto: qualcuno è stato promosso, qualcun altro trasferito, altri sono andati in
pensione, i riflettori si sono spenti. Per un innocente, subire un processo che dura anni è già una pena. Una pena inflitta senza condanna, senza risarcimento, senza responsabilità. Eppure, ogni anno, centinaia di migliaia di cittadini finiscono in questo limbo giudiziario», conclude quindi Costa. Ed è proprio questo il punto, come sostiene l’avvocato Caiazza,
ex presidente dell’unione camere penali: -“Dobbiamo rimettere al centro del dibattito tra i cittadini il senso della riforma: un giudice più forte, più autonomo dalle correnti
e dagli uffici di procura”. Nella mia esperienza professionale di avvocato, ricordo un
caso che fece scalpore nelle aule giudiziarie di Palermo, quando il Gip, giudice che funge da organo garante nelle fasi di indagini, chiede all’amico pm, legato da rapporti di colleganza, di fargli un breve riassunto della mole di carte, per alleviare il peso della lettura e dell’approfondimento, e decidere rapidamente. Il caso evidenziò plasticamente la
vicinanza tra giudice e pm, e come tale vicinanza e convergenza di paradigmi culturali ( entrambi stanno nel bene e giusto), potesse in effetti sminuire il ruolo di garanzia
che un giudice veramente terzo autonomo e indipendente deve rivestire nella fase delle indagini,quando l’avvocato ha un ruolo per vari ragioni sopratutto investigative, sicuramente marginale.
In quel caso, e in tanti altri, rileva la comunanza e la colleganza, il fare parte della stessa squadra, come afferma Di Pietro. Ora, una giusta separazione, in cui il giudice è arbitro, senza condizionamento di appartenenza e parentale, pone il servizio giustizia in una situazione più funzionale alla verità processuale, perché senza condizionamento di
appartenenza quando anche solo formali perché lo Stato di diritto si fonda sulle regole, non sulle buone intenzioni e le garanzie formali non sono un ostacolo alla giustizia sostanziale
ma la sua condizione, come affermato dal filosofo Norberto Bobbio. E certamente non appare equo, e privo di condizionamenti e dubbi dal punto di vista del libero affidamento dell’indagato, rilevare che una parte appartiene allo stesso ordinamento del giudice, con cui condividono nomine, carriere, organi disciplinari, lo stesso concorso, la stessa associazione
professionale, e che si recano insieme a votare per la propria unica istituzione, il CSM.
Sicché mentre nel processo vero e proprio la presenza dell’avvocato svolge una inconfutabile ruolo di garanzia e protezione dei diritti, questo non avviene nella prima fase delle indagini, dove il ruolo del difensore è molto limitato dal segreto istruttorio, a mio avviso anche giustamente, perché le indagini devono potersi svolgere in segreto, per essere efficaci, e perciò è fondamentale il ruolo forte, autorevole e indipendente del giudice, lontano da possibili condizionamenti di appartenenza. Perché il ruolo di garanzia e di tutela dell’indagato in attuazione della presunzione di non colpevolezza è affidata
unicamente ed esclusivamente alla posizione del giudice delle indagini, che non può correre il pericolo di dare fiducia al collega pm, ma deve svolgere il suo ruolo forte di garanzia e
terzietà anche in questa fase, dove lo si ripete, il difensore si trova a prendere atto di una mole di carte ed indagini in tempo ristretti e con pochi strumenti, e dove le prove sono acquisite unilateralmente dal Pm e senza contradditorio, a differenza quanto invece accade nel processo vero e proprio, dove tutte le prove di firmano in contraddittorio tra le parti, ed il difensore riacquista centralità e parità con l’accusa.
Non è un caso, infatti, che quando le prove sono raccolte in contradditorio e nel processo vero e proprio, si perviene alle assoluzioni nelle percentuali evidenziate di oltre il 53%,
quando però il clamore mediatico, e il processo nei giornali, ha già distrutto la persona indagata, e non solo, con grande detrimento di umanità e di una giustizia non efficiente ma
oppressiva. Penso ai politici arrestati e poi assolti, con impossibilità a ricandidarsi, perché estromessi dal partito o che per scelta personale, anche per evitare misure più restrittive fanno un passo indietro, pur ritenendosi in coscienza non colpevoli. O agli imprenditori, che hanno creduto e hanno speso la vita per un progetto, dove hanno investito vita, energia, passione, e che si trovano distrutti, perché una volta incarcerati, o comunque ristretti, la gestione della impresa per esperienza subisce la perdita di fiducia delle banche, che bloccano i prestiti, e quindi la attività e le attività lavorative del personale, con problemi enormi alle famiglia, salva poi l’assoluzione, che arriva quando ormai il danno è stato irrimediabilmente fatto.
Nessuno per questo risponderà. E se l’errore è fisiologico, le alti percentuali di assoluzione, destano molte perplessità, e una riconsiderazione della struttura e delle responsabilità nella
gestione del servizio giustizia. La separazione delle carriere dunque come logico corollario ed epilogo anche ordinamentale del giusto processo consacrato nell’art. 111 della costituzione dove il Giudice deve essere forte e terzo anche nelle indagini preliminari, e di garanzia del principio di non colpevolezza in uno con la efficienza del servizio dello Stato (art. 27 e 97 cost.) D’altronde, come sostenuto nelle pagine del dubbio da Riccardi Piroddi “parte del pensiero politico occidentale, da Tucidide a Hobbes fino a James Madison, muove dall’idea che gli uomini non siano angeli. Madison, nel Federalist n. 51, afferma che proprio perché chi governa è mosso da interessi, passioni e appartenenze, occorre costruire istituzioni capaci di limitare e bilanciare il potere”. “Questo principio non
nasce dalla sfiducia morale ma dalla consapevolezza della natura umana. Applicato alla giustizia, ciò si traduce nell’idea che non basta confidare nell’imparzialità soggettiva
del singolo magistrato. Occorre creare condizioni strutturali che rendano l’imparzialità non solo possibile ma probabile e riconoscibile.”
Ancora, sostiene l’autore, invocando Montesquieu, “la libertà politica consiste nella sicurezza, cioè nella certezza di non essere esposti all’arbitrio. Questa sicurezza si realizza solo quando il potere è diviso e bilanciato. Se chi accusa e chi giudica appartengono allo stesso corpo,condividono la stessa carriera, le stesse valutazioni professionali e spesso la stessa cultura organizzativa, il rischio non è necessariamente quello di un abuso consapevole ma di una convergenza di prospettiva. Il giudizio rischia di diventare meno distante, meno critico, meno realmente terzo.” Altro filosofo John Rawls distingue tra la giustezza dei risultati e l’equità delle procedure. Una società pluralista non può basarsi sulla fiducia cieca nei decisori ma su procedure che persone ragionevoli possano riconoscere come eque.” Sicché la giustizia non deve solo essere imparziale ma apparire ai cittadini anche tale, e suscitarne la fiducia e l’affidamento, evitando che il potere giudiziario, venga percepito come monolitico. Per questo Giuliano Vassalli, padre della riforma del modello
accusatorio e del giusto processo, riteneva che la parità tra le parti per avere un processo leale e civile, richiedeva la logica separazione anche ordinamentale tra giudice e pm, ossia la separazione delle carriere perché diversi sono i ruoli, e nessuna vicinanza ordinamentale doveva sussistere per evitare condizionamenti che limitassero le garanzie del nuovo
modello di procedura.
Più precisamente in una intervista al Financial Time del 19.02.1987, il padre della introduzione del giusto processo, affermava “il concetto del sistema accusatorio è assolutamente incompatibile con molti altri dei principi destinati a rimanere
in vigore nel nostro diritto e in particolare con il nostro ordinamento giudiziario.
In modo particolare, ho citato – Le manderò magari la copia del mio intervento in commissione, e in discussione in aula… Ah, c’è, allora glielo segnalo. E là ho detto che parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice, che ha … che non avrà più gli stessi poteri del giudice come li ha il oggi, ma che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli … essere colleghi eccetera, è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio. “In quella intervista, il luminare del diritto, a fronte della specifica domanda, lamentava che non era possibile completare pienamente la riforma, per l’assenza di simmetria tra le posizioni paritarie di difesa e accusa nel processo, rispetto al giudice terzo e quelle invece ordinamentali in cui Giudice e PM sono insieme, ordinamentali, in cui, invece, il Pm
rimaneva legato al giudice.
Cito testualmente le parole del giurista, ” La magistratura ha un potere enorme…ma non enorme in linea di fatto, lo ha sul potere legislativo” .. E’ il più grande gruppo di pressione, è il
più forte gruppo di pressione che abbiamo conosciuto, almeno nelle questioni di giustizia.
Fino adesso, in quaranta anni non c’è stata una legge in
materia di giustizia che non sia stata ispirata e voluta dalla
magistratura, la quale è diventata sempre più un corpo
veramente un corporativo.
Ma chi era Giuliano Vassalli? Era un uomo di destra? Un
antidemocratico? O per dirla con una moda recente, un
imputato o un indagato, o massone?
Eminente giurista avvocato, partigiano, insignito della
medaglia alla resistenza contro il fascismo e il nazismo
“Giuliano Vassalli, eroe che rischiò la vita ed è arrestato dalla
Gestapo per avere contribuito a liberare dalla prigionia Sandro
Pertini, suo maestro socialista, e che poi sappiamo diverrà uno
dei più amati Presidenti della repubblica, e Vassalli sarà
Ministro e poi giudice costituzionale, e padre della riforma del
processo ispirato al modello accusatorio e antesignano della
costituzionalizzazione del giusto processo nella Costituzione,
ex art. 111 Cost., modello di democrazia e di senso delle
istituzioni.
“La Repubblica fondata sulla Costituzione deve a Giuliano
Vassalli riconoscenza come rigoroso giudice delle leggi, come
strenuo combattente per la libertà e la dignità della patria e
come sapiente servitore dello Stato democratico» (Giorgio
Napolitano, ex Presidente della Repubblica).
Dunque, una esistenza straordinaria, dalla prigionia alla
battaglia per la giustizia: “Via Tasso, a Roma, è stata il cuore
nero della repressione nazifascista durante l’occupazione
tedesca tra il 1943 e il 1944. Il palazzo al civico 145, sede
del comando della Gestapo, fu teatro di orrori indicibili
dove partigiani, oppositori venivano interrogati, seviziati,
annientati nella corpo e nello spirito. Tra di loro il 29enne
Giuliano Vassalli, membro del Psiup e da alcuni mesi della
resistenza romana, arrestato il 3 aprile ’44 in seguito a una
spiata. I primi di gennaio, con un’azione spettacolare era
riuscito a far evadere dal carcere di Regina Coeli Giuseppe
Saragat e Sandro Pertini.”
” Per due mesi Vassalli subisce i trattamenti brutali della
Gestapo, ma non parla e non denuncia nessuno, resiste.
Molti compagni sono morti sotto le botte, altri vengono
giustiziati con un colpo alla nuca. Alcuni persino impiccati
alle sbarre delle finestre, esposti alla vista degli altri reclusi
per incutere terrore. L’incubo finisce due mesi dopo, nel
giugno ’44 quando le truppe tedesche abbandonano in fretta e
furia la capitale per l’arrivo degli alleati e assieme ad altri
prigionieri Vassalli torna in libertà.
Dopo le violenze della guerra Giuliano Vassalli si dedica alla
sua grande passione: il diritto (si era laureato in
giurisprudenza nel 1936 con il professor Arturo Rocco,
fratello dl ministro della giustizia Alfredo). A partire dagli
anni ’50, ottiene una cattedra all’Università di Torino, le sue
lezioni sono affollatissime per la sua preparazione e la
capacità di rendere chiari e distinti i temi giuridici più
complessi.
Un punto centrale della sua carriera è il contributo alla
giurisprudenza costituzionale. Nel 1970 è nominato giudice
della Corte Costituzionale, dove svolge un ruolo di primo
piano. La sua visione giuridica è orientata verso una difesa
intransigente dei valori democratici e costituzionali, in un
periodo storico in cui il Paese stava vivendo intensi conflitti
ideologici e sociali, con la stagione delle stragi di Stato e del
terrorismo”.
Ma la separazione delle carriere è contro la Costituzione?
Assoggetta la Magistratura al potere politico, così da
renderla dipendente?
Se dunque, storicamente e per la autorevolezza dei promotori
del processo accusatorio, come Vassalli, è impensabile la
volontà di un rovesciamento antidemocratico, con la
separazione delle carriere, altrettanto inverosimile ed errato è
ritenere che la formulazione normativa della separazione
delle carriere di riforma costituzionale, possa anche solo
apparire o prestare il minimo dubbio a tale soggezione del
pubblico ministero al Ministro di Grazia e giustizia.
A tal fine subito deve comunque essere evidenziato, come
sostenuto da Augusto Barbera, senatore comunista e presidente
della Corte Costituzionale che “La separazione delle carriere
è ormai adottata in quasi tutte le democrazie liberali con la
sola eccezione italiana; ed anzi in molte di esse è prevista la
dipendenza dei PM dal Ministro della Giustizia. Non vedo in
quelle democrazie forme di assoggettamento alla politica
(Francia, Olanda ,Belgio, Austria, Germania, Polonia,
Danimarca, Repubblica Ceca, Estonia; in Francia
addirittura hanno imprigionato l’ex Presidente della
Repubblica).”Ma questa riforma, non solo non assoggetta
il Pm all’esecutivo, ma testualmente lo rafforza in
Costituzione laddove per la prima volta precede che il pm,
come il Giudice deve essere autonomo e indipendente da
ogni altro potere. Di seguito il nuovo testo dell’art. 104 in
riforma da sottoporre al referendum”
Basta, dunque, semplicemente leggere per fugare ogni
travisamento, perché il testo aggiunge alla indipendenza della
magistratura giudicante (che rimane identica), anche la
indipendenza di quella requirente, prima non prevista, e trattata
separatamente dall’art. 107 cost.
“La garanzia viene mantenuta, ma io dico che vi è di più (!!!!):
il testo di riforma riferendosi in modo specifico ai magistrati
“sia requirenti sia giudicanti”, introduce una ulteriore garanzia
rispetto al testo del 1948.
Questo (ultimo comma dell’art. 107) affida alla legge
ordinaria, non alla legge costituzionale (come nel nuovo
testo), le garanzie per assicurare forme e modi
dell’indipendenza del Pubblico ministero…..
Sarebbe pienamente legittima per la Corte costituzionale,
dunque, anche a costituzione vigente, la possibile separazione
del regime dei due pilastri (“la Costituzione non contiene alcun
principio che imponesse o al contrario precludesse la
configurazione di una carriera unica”, così con formula
analoga, entrambe le sentenze). Dice ancora Il Presidente
Barbera “Mentre – ripeto – la Costituzione garantisce
direttamente l’indipendenza dei “giudici”, l’art. 107
(secondo comma) affida alla legge sull’ordinamento
giudiziario, cioè alla legge ordinaria, l’indipendenza dei
Pubblici ministeri. Quindi – ripeto – il testo Nordio
accresce il livello di indipendenza e autonomia. Se i
neocostituenti (e i loro consulenti) avessero voluto
perseguire forme di assoggettamento di Giudici e Pm al
potere politico bisognerebbe, a quel punto, accusarli di non
aver saputo scrivere le norme! Ce lo confermano i lavori
preparatori della Costituzione. Su impulso di Calamandrei
la Costituente addivenne (e sulla base di un emendamento
Grassi-Leone) di non porre sullo stesso piano nel testo
costituzionale – oggi ultimo comma dell’art. 107 – le
garanzie di indipendenza dei giudici e quelle dei magistrati
del Pubblico ministero, e di rinviare per queste ultime alla
legge sull’ordinamento giudiziario. Da qui la formula
dell’art. 101, “i giudici sono soggetti solo alla legge”,
correggendo la proposta della Commissione dei 75 che
faceva riferimento a tutti i magistrati, sia ai Giudici sia ai
Pubblici ministeri” (Augusto Barbera).
Al contrario “La appartenenza di tutti i magistrati alla
medesima carriera era stata voluta (o confermata) dal
regime fascista proprio perché più congeniale a un
processo di tipo “inquisitorio”. Era il tipo di processo in cui
il Giudice poteva svolgere le medesime funzioni, sia
inquirenti sia giudicanti (il Pretore o il Giudice nel rito
sommario); oppure in cui il pubblico ministero agiva come
“coagente” sotto la direzione del Giudice istruttore nella
raccolta delle prove (istruttoria formale).
Essendo le due funzioni non sempre distinguibili non aveva
senso separarne le carriere, anzi dovevano rappresentare,
secondo il legislatore fascista, “espressione di un’anima
sola”(Augusto Barbera).
Dunque, la riforma delle carriere, non solo non comporta
assoggettamenti politici del Giudice, ma neppure del PM, che,
invece, a costituzione vigente è possibile sottomettere all’
esecutivo senza violare la Costituzione, come dimostrano i
resoconti dell’Assemblea costituente e la diversa collocazione
delle figure del Giudice e del Pubblico Ministero nella
costituzione, con garanzie procedurali diverse.
Tale chiarezza lessicale e logica, a mio avviso, allunga una
ombra pesante su chi ancora sostiene che la separazione delle
carriere mina la autonomia e la indipendenza della
magistratura, e che offende la Costituzione!!!
E lo si ripete, sarebbe errato anche sotto altro profilo
ritenere che questa è una riforma della destra fascista
contro i magistrati, perché paradossalmente la destra si
pone in contrasto con la impostazione fascista che aveva
costruito una unica architettura tra P.M. e Giudici, in una
unica carriera, ad oggi sopravvissuta alla Costituzione
Repubblicana democratica, perché l’unicità di carriera è
paradossalmente un retaggio fascista non superato dalla
Costituzione.
Altra illuminante intervista che fa luce sulla storia
parlamentare della separazione delle carriere e sui tentativi di
riforma ordinamentale della Magistratura, si ritrova nelle
affermazioni di Ortensio Zecchini, giurista democristiano,
ministro della Università nei governi D’Alema e Amato
(comunista e socialista), che è autore del famoso emendamento
nella Bicamerale (Commissione di riforma Costituzionale) del
1996-97 che divideva il Csm in due sezioni, una per i giudici e
una per i pm. “Ma anche tornando ai tempi più recenti
Zecchino ricorda “che nell’atto fondativo del Ppinel 1994,
il partito erede della Dc guidato da Mino Martinazzoli,
c’era la separazione delle carriere del giudice e del
pubblico ministero. Poi il tema diventò un tabù perché
l’alabindiana prese il sopravvento sull’anima garantista della
nostra cultura”. Qualche tentativo è stato fatto, anche dai
democristiani.
Il tentativo successivo c’è stato nella Bicamerale D’Alema
con il suo emendamento che divideva il Csm in due sezioni.
“Era un tema che suscitava forti discussioni. D’Alema non
era contrario,ma mi disse ‘non sono in grado di reggerlo
nel partito’. Nonostante il fuoco di sbarramento dell’Anm
l’emendamento passò”. L’approvazione con i voti del Polo
delle libertà e del Ppi, anche se il gruppo dei popolari si divise:
si astennero Bressa ed Elia, mentre votarono a favore
Zecchino, De Mita, il segretario Franco Marini e l’attuale
Capo dello stato Sergio Mattarella.”
Solo per un quadro completo, e senza tirare persone che non ci
sono più, grandi menti ed eroi nazionali, tuttavia ritengo che la
foga di giustizia, in buona fede, può portare a travisare il loro
pensiero. E’ quanto sostiene in una recente intervista del
28.02.2026 al quotidiano il Tempo, Angelo Jannone, noto per
essere stato uno tra i più stretti collaboratori del magistrato
assassinato da Cosa Nostra.
«Chiederei a Gratteri se considererebbe un “delinquente”
anche Giovanni Falcone, visto che era palesemente per la
netta separazione, anche strutturale, delle carriere. Sono certo
che il “mio giudice”, solo a sentire di essere accostato al
“No”, si sarebbe rivoltato nella tomba. Ricordiamo che a
lasciarlo solo e impedirgli di fare carriera è stata proprio la
logica delle correnti»..
Il giudice della strage di Capaci, a suo dire, sarebbe stato tra
quelli per il “No”?
«Chi lo sostiene, mente. Basta navigare sul web per trovare
delle dichiarazioni e anche la viva voce di Falcone sosteneva
che la riforma del codice di procedura penale sarebbe rimasta
un’opera incompiuta se non si fosse andati verso una
strutturale e netta separazione delle carriere. La sua era una
considerazione tecnica. In tutti i Paesi con un processo giudici
e Pm sono strutturalmente separati. Parliamo, d’altronde, di
chi non avrebbe mai strizzato occhi nei confronti di nessuno,
figuriamoci verso la politica».
Le correnti della magistratura, intanto, provano a mettere il
cappello al simbolo per eccellenza dell’Antimafia. Non le
sembra un grande controsenso?
«Io con Falcone, a Corleone, ho collocato le prime microspie
nelle case dei parenti di Bagarella e Totò Riina. So benissimo,
quindi, come lavorava. In quel frangente, era completamente
solo. Era il periodo più brutto e buio della sua vita. Bisogna,
poi, ricordare che Falcone, a differenza di tanti atri suoi
illustri colleghi, non ha fatto carriera. E tutti sanno che in
questi casi c’è un solo responsabile: in primis il Csm e poi
l’Anm. Qualunque posto ambisse, a cominciare dal capo
ufficio istruzione di Palermo, veniva bocciato da quelle stesse
correnti che, oggi, lo vogliono come testimonial. Come si può
pensare dunque che potesse credere nell’assetto”.
In effetti, senza approfondire in questa sede l’argomento per
rispetto, ho fatto ricerche personali, e ho trovato sul web, una
lectio magistralis tenuta del Giudice sul ruolo del pubblico
ministero nel nuovo processo introdotto da Vassalli, che il
giudice eroe pronunciò all’ Istituto “Gonzaga” di Palermo,
esattamente 15 giorni prima di essere ucciso con sua moglie
e la sua scorta, in cui si afferma che il “pm non può dirsi
giudice, va regolato diversamente. In effetti nel web si sente
anche l’audio, e ti tocca una emozione indescrivibile, per la
compostezza, la precisione, la correttezza, la sobrietà e la
straordinarietà di quest’uomo – eroe, e sempre mio punto
di riferimento alla Università e anche oggi.
Per questo ho motivo di credere che la separazione delle
carriere rafforza non solo la autonomia e la indipendenza del
giudice ma anche del pubblico ministero, e lungi dall’ essere
antidemocratica, rappresenta la attuazione e il rafforzamento
dei principi e delle garanzie costituzionali per tutti i cittadini
della repubblica, e di una giustizia più efficiente ed attenta alla
dignità umana, una occasione dunque per rendere la giustizia
più umana e responsabile.
A questo punto, avendo troppo già abusato e stancato proverò
ad esprimere in altro articolo la mia modesta idea su come
anche il sorteggio al Csm e l’Alta Corte disciplinare, altre
due parti della riforma, possano influire e migliorare il servizio
giustizia, perché a mio avviso la magistratura deve assicurare
efficienza come le altre funzioni dello Stato dalle quali non
può essere separata.
E su questo siamo tutti d’accordo.
FILIPPO VITRANO